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Tar Lombardia: il medico decide la durata della visita

Il medico può dedicare a ogni singola prestazione un tempo superiore a quello stabilito dal tempario regionale per le visite specialistiche ambulatoriali: il contrario costituirebbe una violazione dell’autonomia professionale. È quanto ha stabilito il Tar Lombardia-Milano con la sentenza n. 672/2026, pronunciandosi sui limiti dei tempari regionali previsti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA).

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal Sindacato Nazionale Area Radiologica (SNR) e da due radiologi, che avevano chiesto l’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/2024, recante il «Tempario unico regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale». I ricorrenti avevano evidenziato come i tempi fissati dalla delibera fossero inferiori ai minimi individuati dal modello di appropriatezza prestazionale elaborato dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), e che il PNGLA non avrebbe in ogni caso consentito alle Regioni di intervenire sui tempi di esecuzione delle prestazioni.

La Regione si era difesa sostenendo che la materia rientrasse nelle proprie competenze in tema di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale e di tutela della salute, e che le linee guida della SIRM non fossero qualificabili come raccomandazioni ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità né come linee guida vincolanti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24/2017 in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.